I certificati di idoneità medico-sportiva.

Facciamo chiarezza.

Il rilascio del certificato medico sportivo è regolato da leggi e normative nazionali.

In Italia, ad esempio, è obbligatorio per la pratica di molte discipline sportive sia a livello dilettantistico che agonistico.

A seconda delle attività che la persona intende svolgere la legge prevede diverse tipologie di certificato:

  • Certificato ludico-sportivo
  • Certificato per attività sportiva non agonistica
  • Certificato per attività sportiva agonistica

Per ogni tipo di visita certificativa la legge specifica finalità,  periodicità,  modalità di esecuzione e titoli del Medico abilitato ad effettuarla.

Ai bambini fino ai 6 anni non è richiesto alcun certificato (salvo specifica indicazione del Pediatra).

Il Certificato ludico-sportivo

è un certificato non più obbligatorio, ma facoltativo dal 2013

(Legge Ministeriale n. 98 del 9 agosto 2013).

Viene rilasciato su richiesta a chiunque pratichi attività sportiva non agonistica e che non sia tesserato dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Può essere rilasciato da qualsiasi medico abilitato alla professione su apposito modello predefinito ed immodificabile (allegato B D.M. 98).

Non vi è obbligo di eseguire un elettrocardiogramma, dura di norma un anno, può indicare delle limitazioni delle attività.

Il Certificato per attività sportiva non agonistica.

Prevede l’accertamento dello stato di buona salute, con misurazione della pressione arteriosa, nonché l’esecuzione o la visione dell’elettrocardiogramma di base (ECG).

La legge prevede:

  • ECG a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
  • ECG a riposo eseguito ogni anno per sportivi di età superiore ai 60 anni o con altri fattori di rischio cardiovascolare.
  • ECG a riposo eseguito ogni anno per soggetti con patologie croniche note e conclamate, che causino aumentato rischio cardiovascolare, indipendentemente dall’età.

La FMSI, tuttavia, ha dato indicazioni di eseguire l’elettrocardiogramma a ogni visita medico-sportiva non agonistica.

Il Certificato non agonistico è richiesto:

  • per gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione;
  • per coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti).
  • coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

La visita prevede oltre l’analisi e l’esame obiettivo, l’esecuzione/visione di un elettrocardiogramma a riposo

Il modello del certificato è stabilito dalla legge.

Può essere rilasciato da:

  • specialisti in Medicina dello sport presso gli ambulatori delle ASL o presso centri privati autorizzati
  • medici di medicina generale
  • pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, limitatamente ai propri assistiti
  • medici della Federazione medico-sportiva del CONI.

L’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardio-vascolare.

Regolamentata dal Decreto ministeriale 24 aprile 2013.

Detta certificazione è riferita a quei soggetti “non tesserati” che partecipano a manifestazioni non
agonistiche o di tipo ludico-motorio quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km,
gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, patrocinate da Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Il controllo medico deve necessariamente comprendere:

  • rilevazione della pressione arteriosa;
  • elettrocardiogramma basale,
  • step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca;
  • altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico;

Il Certificato per attività sportiva agonistica.

È regolamentato da:

Decreto ministeriale 18 2 1982

Circolare 643 del 18 3 1996

Riguarda:

tutti i tesserati ad una Federazione del CONI, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con età minima di inizio e di fine dell’attività
agonistica, stabilita da ciascuno di questi soggetti;
i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.

Il certificato per l’attività agonistica può essere rilasciato da Medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o dell’attestato
ministeriale di cui alla legge n. 1099/71, operanti presso strutture pubbliche o private accreditate dalle Regioni.


La Circolare ministeriale del 31 gennaio 1983, n.7 chiarisce che “Per i medici della Federazione
medico-sportiva italiana bisogna intendere coloro che lo statuto della federazione stessa definisce
«soci ordinari» e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o
dell’attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71″

Il protocollo di visita è valido su tutto il territorio nazionale, con varianti in funzione delle diverse discipline.

La visita medica per il rilascio dell’idoneità agonistica per gli sport di cui alla Tabella A
dell’Allegato 1 al Decreto in parola deve comprendere:
l’anamnesi;
la determinazione del peso corporeo (in Kg) e della statura (in cm);
l’esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati
nello sport praticato;
l’esame generico dell’acuità visiva mediante ottotipo luminoso;
l’esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);
il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a 4m di distanza, quando non è
previsto l’esame specialistico ORL;
test delle urine;
elettrocardiogramma a riposo (ECG basale).


Per gli sport di cui alla Tabella B, dell’Allegato 1 del D.M. , oltre a quanto sopra, sono previsti:
lo step test (3min) con valutazione della tolleranza allo sforzo fisico mediante calcolo IRI;
l’esame spirografico con rilevamento dei seguenti parametri:
capacità vitale (CV);
volume respiratorio massimo al secondo (VEMS);
indice di Tiffeneau (VEMS/CV);
massima ventilazione volontaria (MVV).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133.

Nuovo regolamento di attuazione della legge
25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto o sportivo.

La legge che disciplina il volo da diporto sportivo è il DPR 133. Nell’allegato 1, sotto riportato, la normativa riguardante gli aspetti medici.

ALLEGATO I – REQUISITI PSICO-FISICI

APPARATO CARDIOVASCOLARE:

Una visita cardiologia è richiesta alla prima visita di rilascio.

Un elettrocardiogramma è richiesto alla prima visita di rilascio e successivamente ad ogni visita dopo i 50 anni.

La pressione arteriosa sistolica e diastolica, con o senza trattamento, non deve eccedere rispettivamente 160 mmHg e 95 mmHg. La licenza deve essere temporaneamente sospesa in caso di inizio di terapia farmacologia

Coronaropatie: Il richiedente affetto da coronaropatia sintomatica, infarto del miocardio e/o dopo intervento chirurgico di by-pass coronarico o angioplastica può essere giudicato idoneo dopo almeno 6 mesi e con test sotto sforzo o test equivalente soddisfacente e negativo per ischemia.

Disturbi del ritmo: Il richiedente con disturbi significativi del ritmo cardiaco deve essere giudicato non idoneo, a meno che tale patologia non venga giudicata da uno specialista, dopo effettuazione di ECG sotto sforzo e Holter dinamico 24 ore, come non interferente con l’esercizio in sicurezza dell’attività di volo.

Patologia valvolari: il richiedente con sostituzione/riparazione di valvole cardiache deve essere giudicato non idoneo, a meno che tale patologia non venga giudicata da uno specialista, dopo effettuazione di ecocardiogramma e con frazione di eiezione non inferiore al 40%, come non interferente con l’esercizio in sicurezza dell’attività di volo.

L’aneurisma dell’aorta è causa di non idoneità.

SISTEMA METABOLICO ED ENDOCRINO:

Il richiedente con diabete mellito tipo 1 o di tipo 2 in trattamento con secretagoghi o in trattamento insulinico deve essere giudicato idoneo qualora abbia buona cognizione dei sintomi di allarme dello stato di ipoglicemia, non presenti segni di neuropatia diabetica in atto e dalle risultanze degli esami clinici risulti un buon controllo glicemico. Durante lo svolgimento dell’attività VDS il valore della glicemia deve essere tale da scongiurare l’insorgenza di eventuali ipoglicemie. Per tali richiedenti è permessa l’attività di volo senza il trasporto di passeggeri a meno che non sia affiancato, su velivolo dotato di doppi comandi, altro pilota abilitato. Di quanto precede il medico ne da atto nel redigendo certificato .

Il richiedente con diabete mellito tipo 2 in trattamento con insulinosensibilizzanti e/o incretinomimetici o DPP 4 inibitori è giudicato idoneo, previo parere del diabetologo che abbia accertato il grado di complicanze micro macroangiopatiche e neuropatiche.

SISTEMA GENITOURINARIO:

Un esame delle urine è richiesto ad ogni rinnovo.

L’esame urine non deve presentare valori patologici significativi.

Il richiedente con calcoli urinari tali da poter causare una colica renale deve essere giudicato non idoneo.

OSTETRICIA:

in gravidanza il richiedente può esercitare attività VDS fino alla 26^ settimana.

NEUROPSICHIATRIA:

il richiedente deve essere esente da psicosi, disturbi della personalità, nevrosi, epilessia, disturbi della coscienza, etilismo e tossicodipendenza.

Tuttavia:

Uso di alcol: l’esaminato con anamnesi positiva ad una pregressa dipendenza dall’uso di alcol può essere giudicato idoneo qualora sia trascorso un anno dalla cessazione dello stato di dipendenza e i parametri del sangue si siano normalizzati. In tal caso l’idoneità deve essere limitata ad operazioni senza passeggeri. La limitazione può essere rimossa dopo due anni .

Epilessia: i candidati con anamnesi positiva per epilessia possono essere giudicati idonei se sono stati esenti da crisi per almeno 10 anni senza assumere farmaci anticonvulsivanti in tale periodo. Nel caso di epilessia alcolica l’esaminato può essere giudicato idoneo solo ad operazioni senza passeggeri se nell’anno antecedente alla richiesta viene dimostrato il mancato uso di sostanze. Tale limitazione può essere rimossa dopo 6 anni. I candidati con anamnesi positiva di presunta perdita di coscienza alterata con segni tipici di epilessia (perdita di coscienza per più di 5 minuti, amnesia superiore ai 5 minuti, ferite, morso della lingua, incontinenza, mantenimento della coscienza ma con comportamento confuso, cefalea post-crisi) possono essere giudicati idonei qualora non si siano verificati ulteriori episodi per almeno 5 anni. I candidati possono essere giudicati idonei ma con i privilegi limitati ad operare senza trasporto di passeggeri se il loro ultimo episodio di perdita di coscienza o di coscienza alterata con segni tipici dell’epilessia è occorso più di un anno prima, ed in assenza di ulteriori episodi ed in assenza di trattamento farmacologico durante tale periodo.

Perdita di sensi: i candidati con anamnesi positiva ad un episodio di perdita di sensi possono essere giudicati idonei, a condizione che ulteriori episodi siano improbabili.

Disordini neurologici cronici (es. Morbo di Parkinson, sclerosi multipla): i candidati possono essere giudicati idonei se in condizioni stabili con una adeguata funzionalità motoria.

Predisposizione a crisi di vertigine (es. malattia di Meniere): i candidati con anamnsi positiva a pregresse crisi di vertigine possono essere giudicati idonei per operazioni senza trasporto di passeggeri qualora attacchi ricorrenti siano improbabili. Dopo il periodo di due anni in assenza di sintomi, la limitazione può essere rimossa.

Tumori sopratentoriali benigni trattati con craniotomia: i candidati con anamnesi positiva, se curati ed in assenza di crisi epilettiche, possono essere considerati idonei per operazioni senza trasporto di passeggeri per due anni. La limitazione può essere rimossa dopo un ulteriore periodo di 4 anni.

Trattamento per tumore pituitario: in assenza di difetto del campo visivo, nel caso in cui il candidato si sia pienamente ristabilito, questo può essere giudicato idoneo per operazioni senza trasporto di passeggeri. La limitazione può essere rimossa dopo due anni .

Tumori cerebrali maligni: i tumori di grado da 1 a 4 sono oggetto di non idoneità permanente. I candidati con tumori infratentoriali di grado non elevato possono essere giudicati idonei per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri quando sia trascorso un periodo di un anno libero da sintomi di malattia. La limitazione può essere rimossa dopo un ulteriore periodo di 4 anni.

Gravi traumi al capo

Ematoma cranico: in caso di anamnesi positiva l’idoneità può essere riconosciuta quando, a seguito di visita specialistica, si evidenzi che il rischio di epilessia sia non superiore al 2% per anno e che si sia verificata la completa guarigione clinica.

Ematoma subdurale acuto. In caso di anamnesi positiva: l’idoneità può essere riconosciuta quando, a seguito di valutazione specialistica, si evidenzi che il rischio di epilessia sia non superiore al 2% per anno e che si sia verificata la completa guarigione clinica.

Se il trattamento è condotto attraverso l’effettuazione di fori sulla teca cranica e si sia verificata la completa guarigione clinica, il candidato può essere considerato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri dopo che siano trascorsi 6 mesi.

Se il trattamento è stato effettuato tramite craniotomia e si sia verificata la completa guarigione clinica, il candidato può essere considerato idoneo per operazioni senza il trasporto di passeggeri, dopo che sia trascorso 1 anno.

Le limitazioni possono essere rimosse quando, a seguito di valutazione specialistica, si evidenzi che il rischio di epilessia non sia superiore al 2% per anno.

Ematoma subdurale cranico trattato chirurgicamente: in caso di anamnesi positiva, il candidato, se completamente guarito, può essere considerato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri. La limitazione può essere rimossa dopo due anni dalla completa guarigione.

Emorragia intracerebrale acuta. In caso di anamnesi positiva: l’idoneità può essere riconosciuta quando, a seguiito di valutazione specialistica, si evidenzi che il rischio di epilessia non sia superiore al 2% per anno.

Emorragia subaracranoidea. Se non è stata determinata la causa e ci sia stata la completa guarigione e l’angiografia cerebrale risulti normale, il candidato può essere giudicato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri, dopo che siano trascorsi 6 mesi.

Se la causa sia un aneurisma intracranico anteriore o posteriore che sia stato trattato chirurgicamente senza deficit neurologici residui, il candidato può essere considerato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri non appena raggiunta la guarigione. La limitazione può essere rimossa dopo 2 anni.

Se la causa è un aneurisma della cerebrale media che sia stato trattato chirurgicamente, il candidato può essere considerato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri dopo 6 mesi. La limitazione può essere rimossa dopo due anni .

Quando non si ricorra alla chirurgia, ma sono usate altre tecniche, quali l’introduzione di fili nelle arterie,il candidato può essere considerato idoneo per operazioni di volo senza passeggeri quando clinicamente guarito e quando vi sia evidenza della completa ablazione dell’aneurisma. La limitazione può essere rimossa quando, a seguito di valutazione specialistica, si evidenzi che il rischio di epilessia non sia superiore al 2% per anno .

Se l’emorragia subaracnoidea non è stata trattata, e se clinicamente guarita, il candidato può essere considerato idoneo per operazioni di volo senza passeggeri dopo che siano trascorsi 6 mesi dall’evento.

Riscontro casuale di aneurisma intracranico. In caso di anamnesi positiva: i. se trattati, gli aneurismi anteriori, esclusi quelli della carotide intracavernosa, devono essere inferiori ai 13 mm di diametro. Gli aneurismi posteriori devono essere inferiori ai 7 mm di diametro. Se tali limiti dimensionali vengono superati, ilcandidato può essere giudicato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri. ii. Se trattato chirurgicamente il candidato può essere giudicato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto passeggeri quando clinicamente guarito. La limitazione può essere rimossa dopo due anni.

Emorragia subaracnoidea causata da malformazione arteriovenosa intracranica. In caso di anamnesi positiva:

se trattato chirurgicamente, esente da crisi epilettiche e clinicamente guarito,il candidato può essere giudicato idoneo per operazioni di volo senza il trasporto di passeggeri per due anni. La limitazione può essere rimossa dopo ulteriori 8 anni.

Se non viene effettuato alcun trattamento, il candidato può essere giudicato idoneo per operazioni di volo senza trasporto passeggeri. La limitazione non può essere rimossa.

APPARATO VISIVO:

l’acutezza visiva, con o senza correzione, deve essere almeno 5/10 in ogni occhio separatamente. Tuttavia il candidato che presenti ambliopia o monocularità può essere giudicato idoneo se l’acuità visiva nell’occhio sano è di 10/10, con o senza correzione e a seguito dell’effettuazione di un test in volo soddisfacente,

La visione dei colori per trasparenza deve essere normale.

I candidati dovranno avere un campo visivo binoculare normale o un campo visivo monoculare normale.

APPARATO OTORINOLARINGOIATRICO

il candidato deve essere in grado di correttamente la voce di conversazione alla distanza di due metri e con le spalle rivolte all’esaminatore.

La funzione vestibolare deve essere normale

Sommario degli accertamenti minimi necessari all’accertamento dell’idoneità al pilotaggio VDS:

Validità del certificato 2 anni, 1 anno per pilota istruttore che abbia oltre 40 anni

  • Visita cardiologica alla visita iniziale alle visite successive solo se indicato.
  • Elettrocardiogramma alla visita iniziale ad ogni visita successiva dopo i 50 anni
  • Emoglobina alla visita iniziale
  • Analisi chimica dell’urina alla visita iniziale e a tutte le visite successive mediante stick test
  • Esame della capacità uditiva mediante percezione della voce di conversazione a due metri con le spalle all’esaminatore alla visita iniziale e a tutte le visite successive
  • Esame visus, visione dei colori per trasparenza e valutazione del campo visivo alla visita iniziale e a tutte le visite successive
  • Altri accertamenti specialistici e/o strumentali aolo se indicati sulla base dell’anamnesi e della visita medica.
  • Gli accertamenti specialistici e/o strumentali richiesti devono essere attestati da struttura appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionata.