I certificati di idoneità medico-sportiva.

Facciamo chiarezza.

Il rilascio del certificato medico sportivo è regolato da leggi e normative nazionali.

In Italia, ad esempio, è obbligatorio per la pratica di molte discipline sportive sia a livello dilettantistico che agonistico.

A seconda delle attività che la persona intende svolgere la legge prevede diverse tipologie di certificato:

  • Certificato ludico-sportivo
  • Certificato per attività sportiva non agonistica
  • Certificato per attività sportiva agonistica

Per ogni tipo di visita certificativa la legge specifica finalità,  periodicità,  modalità di esecuzione e titoli del Medico abilitato ad effettuarla.

Ai bambini fino ai 6 anni non è richiesto alcun certificato (salvo specifica indicazione del Pediatra).

Il Certificato ludico-sportivo

è un certificato non più obbligatorio, ma facoltativo dal 2013

(Legge Ministeriale n. 98 del 9 agosto 2013).

Viene rilasciato su richiesta a chiunque pratichi attività sportiva non agonistica e che non sia tesserato dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Può essere rilasciato da qualsiasi medico abilitato alla professione su apposito modello predefinito ed immodificabile (allegato B D.M. 98).

Non vi è obbligo di eseguire un elettrocardiogramma, dura di norma un anno, può indicare delle limitazioni delle attività.

Il Certificato per attività sportiva non agonistica.

Prevede l’accertamento dello stato di buona salute, con misurazione della pressione arteriosa, nonché l’esecuzione o la visione dell’elettrocardiogramma di base (ECG).

La legge prevede:

  • ECG a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
  • ECG a riposo eseguito ogni anno per sportivi di età superiore ai 60 anni o con altri fattori di rischio cardiovascolare.
  • ECG a riposo eseguito ogni anno per soggetti con patologie croniche note e conclamate, che causino aumentato rischio cardiovascolare, indipendentemente dall’età.

La FMSI, tuttavia, ha dato indicazioni di eseguire l’elettrocardiogramma a ogni visita medico-sportiva non agonistica.

Il Certificato non agonistico è richiesto:

  • per gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione;
  • per coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti).
  • coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

La visita prevede oltre l’analisi e l’esame obiettivo, l’esecuzione/visione di un elettrocardiogramma a riposo

Il modello del certificato è stabilito dalla legge.

Può essere rilasciato da:

  • specialisti in Medicina dello sport presso gli ambulatori delle ASL o presso centri privati autorizzati
  • medici di medicina generale
  • pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, limitatamente ai propri assistiti
  • medici della Federazione medico-sportiva del CONI.

L’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardio-vascolare.

Regolamentata dal Decreto ministeriale 24 aprile 2013.

Detta certificazione è riferita a quei soggetti “non tesserati” che partecipano a manifestazioni non
agonistiche o di tipo ludico-motorio quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km,
gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, patrocinate da Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Il controllo medico deve necessariamente comprendere:

  • rilevazione della pressione arteriosa;
  • elettrocardiogramma basale,
  • step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca;
  • altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico;

Il Certificato per attività sportiva agonistica.

È regolamentato da:

Decreto ministeriale 18 2 1982

Circolare 643 del 18 3 1996

Riguarda:

tutti i tesserati ad una Federazione del CONI, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con età minima di inizio e di fine dell’attività
agonistica, stabilita da ciascuno di questi soggetti;
i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.

Il certificato per l’attività agonistica può essere rilasciato da Medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o dell’attestato
ministeriale di cui alla legge n. 1099/71, operanti presso strutture pubbliche o private accreditate dalle Regioni.


La Circolare ministeriale del 31 gennaio 1983, n.7 chiarisce che “Per i medici della Federazione
medico-sportiva italiana bisogna intendere coloro che lo statuto della federazione stessa definisce
«soci ordinari» e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o
dell’attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71″

Il protocollo di visita è valido su tutto il territorio nazionale, con varianti in funzione delle diverse discipline.

La visita medica per il rilascio dell’idoneità agonistica per gli sport di cui alla Tabella A
dell’Allegato 1 al Decreto in parola deve comprendere:
l’anamnesi;
la determinazione del peso corporeo (in Kg) e della statura (in cm);
l’esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati
nello sport praticato;
l’esame generico dell’acuità visiva mediante ottotipo luminoso;
l’esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);
il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a 4m di distanza, quando non è
previsto l’esame specialistico ORL;
test delle urine;
elettrocardiogramma a riposo (ECG basale).


Per gli sport di cui alla Tabella B, dell’Allegato 1 del D.M. , oltre a quanto sopra, sono previsti:
lo step test (3min) con valutazione della tolleranza allo sforzo fisico mediante calcolo IRI;
l’esame spirografico con rilevamento dei seguenti parametri:
capacità vitale (CV);
volume respiratorio massimo al secondo (VEMS);
indice di Tiffeneau (VEMS/CV);
massima ventilazione volontaria (MVV).